• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2214

        Libri obbligatori e altre scritture contabili.

      • [I]. L'imprenditore che esercita un'attività commerciale [2195] deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari [2215, 2216; 634 c.p.c.] (1).

        [II]. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa [200 trans.] e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e della fatture spedite [2220, 2709-2711].

        [III]. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori [2083].

        (1) V. artt. 13 e 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché art. 12...

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