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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2214
Libri obbligatori e altre scritture contabili.
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[I]. L'imprenditore che esercita un'attività commerciale [2195] deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari [2215, 2216; 634 c.p.c.] (1).
[II]. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa [200 trans.] e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e della fatture spedite [2220, 2709-2711].
[III]. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori [2083].
(1) V. artt. 13 e 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché art. 12...
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