• Epigrafe

        Codice Civile 1942 - bis.


      • ARTICOLO N.2118

        Recesso dal contratto a tempo indeterminato.

      • [I]. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità [2109 4, 2110 2, 2121, 2122, 2244; 98 att.] (2).

        [II]. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso [2119].

        [III]. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro [2122].

        (1) Le disposizioni richiamanti le...

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