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Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
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ARTICOLO N.2118
Recesso dal contratto a tempo indeterminato.
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[I]. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità [2109 4, 2110 2, 2121, 2122, 2244; 98 att.] (2).
[II]. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso [2119].
[III]. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro [2122].
(1) Le disposizioni richiamanti le...
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