-
-
Epigrafe
Codice Civile 1942 - bis.
-
ARTICOLO N.2106
Sanzioni disciplinari.
-
[I]. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione [e in conformità delle norme corporative] [1175; 97 att.] (1).
(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo.
Giurisprudenza Correlata (visualizza tutto)
Dottrina Correlata (visualizza tutto)
Contenuti d'Autore (visualizza tutto)
-