• Epigrafe

        Decreto Legge 2021 - LEGGE 8 giugno 2021, n. 79 (in Gazz. Uff., 8 giugno 2021, n. 135). - Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.


      • ARTICOLO N.3

        Modalita' di presentazione della domanda e decorrenza

      • 1. La domanda e' presentata in modalita' telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalita' indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilita' arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

        2. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno puo' essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore.

        3. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22...

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