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Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 1986 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R. IMPOSTE SUI REDDITI)123 4(A).(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 ottobre 2011; Risoluzione Agenzia delle Entrate 25 settembre 2012 n. 89/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 04 dicembre 2012 n. 103/E; Circolare Inail 19 marzo 2013 n. 14; Messaggio 8 giugno 2017, n.2356. In riferimento al trattamento fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro - Reddito di lavoro dipendente - , vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 25 agosto 2023, n. 421.
[1] Il D.Lgs. 344/2003 disponendo la riforma della materia di cui al presente decreto ha rinumerato la maggior parte degli articoli presenti. Gli articoli sono stati riportati con la nuova numerazione e, ove possibile, è stata indicata in nota e tra parentesi quadre la numerazione preesistente. Vedi inoltre le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 e articolo 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
[2] A norma dell'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2003, n. 350 per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2005, possono essere applicate le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
[3] Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 351 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i riferimenti a disposizioni contenute in articoli del presente testo unico vigenti prima del 1° gennaio 2005 si intendono alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta dal comma 349 della medesima legge.
[4] A norma dell' articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2006, possono essere applicate le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
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ARTICOLO N.110
Norme generali sulle valutazioni (1) (2). (A)
[TESTO POST RIFORMA 2004]
Vigente dal 03/12/2016 al 28/02/2017
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Art. 110 [Ex Art. 76]
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o...
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