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Vigente dal :
- 04-07-2023
- 23-03-2021
- 12-08-2018
- 12-07-2018
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto legislativo 2015 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (DECRETO CONTRATTI) (A) (B) (C) (D) 1.---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2015, n. 3337; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 settembre 2015, n. 21; Circolare INPS 13 ottobre 2015, n. 170; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 dicembre 2015, n. 32/2015.
(B) Per l'uniforme applicazione della nuova disciplina di cui al presente articolo come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2018, n. 96, in sede di conversione e acquisito il parere dell'Ufficio legislativo espresso con nota del 30 ottobre 2018, vedi prime indicazioni interpretative emanate con Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31/10/2018 n. 17.
(C) In riferimento a guida alla gestione sui contratti di apprendistato, vedi: Circolare Fondazione Studi Consulenti del lavoro 26/11/2018 n. 19.
(D) In riferimento alle tutele del lavoro dei ciclo-fattorini (c.d. riders) delle piattaforme digitali, vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19/11/2020 n. 17
[1] In deroga al presente decreto vedi l'articolo 1 , comma 462 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
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ARTICOLO N.21
Proroghe e rinnovi
Vigente dal 12/07/2018 al 11/08/2018
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01. Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto puo' essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. I contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 11.
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle...