• Epigrafe

        Legge 2002 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).


      • ARTICOLO N.51

        (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)

      • 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

        2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

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