• Epigrafe

        Decreto del Presidente della Repubblica 1986 - - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (IMPOSTA SUI REDDITI)


      • ARTICOLO N.110

        Oneri deducibili.

      • Art. 110.

        1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa che concorre a formarlo e purchè risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere da a ) a d ) e da n ) a r ) del comma 1 dell'art. 10, ferma restando la disposizione di cui al secondo periodo della lettera r ) dello stesso articolo, nonchè l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo di imposta. Si applica la disposizione del comma 5 dell'art. 10.

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