• Epigrafe

        Decreto del Presidente della Repubblica 1986 - - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (IMPOSTA SUI REDDITI)


      • ARTICOLO N.61

        Valutazione dei titoli.

      • Art. 61.

        1. I titoli indicati alla lettera c ) del comma 1 dell'art. 53, esistenti al termine di un esercizio, concorrono a formare il reddito come rimanenze finali dell'esercizio stesso. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

        2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee per natura e per valore si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.

        3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 59 il valore minimo è determinato: a ) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, in base alla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre dell'esercizio; b ) per le azioni e titoli similari non quotati in borsa e non negoziati al mercato ristretto, riducendo il...

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