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Vigente dal :
- 01-01-2008
- 01-01-2004
- 01-01-1995
- 30-06-1994
- 30-12-1993
- 01-03-1988
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 1986 - - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (IMPOSTA SUI REDDITI)
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ARTICOLO N.61
Valutazione dei titoli.
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Art. 61.
1. I titoli indicati alla lettera c ) del comma 1 dell'art. 53, esistenti al termine di un esercizio, concorrono a formare il reddito come rimanenze finali dell'esercizio stesso. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee per natura e per valore si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 59 il valore minimo è determinato: a ) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, in base alla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre dell'esercizio; b ) per le azioni e titoli similari non quotati in borsa e non negoziati al mercato ristretto, riducendo il...