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Vigente dal :
- 04-07-2006
- 01-01-2004
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 1986 - - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (IMPOSTA SUI REDDITI)
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ARTICOLO N.19
Scomputo degli acconti.
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Art.19.
1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si computano: a ) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta; b ) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'art. 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.
2. Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, da soli o in concorso con i crediti di imposta di cui agli articoli 14 e 15, è...