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Vigente dal :
- 01-01-2015
- 13-12-2014
- 04-08-2013
- 01-01-2013
- 05-08-2009
- 29-11-2008
- 01-01-2008
- 02-10-2003
- 01-01-2002
- 01-01-2001
- 09-12-2000
- 18-05-1999
- 27-03-1999
- 22-10-1998
- 13-06-1998
- 15-05-1998
- 01-01-1998
- 12-03-1997
- 01-01-1997
- 01-01-1996
- 29-06-1995
- 01-01-1994
- 30-08-1993
- 05-01-1992
- 03-01-1992
- 02-03-1989
- 20-12-1984
- 01-01-1982
- 15-03-1980
- 01-04-1979
- 24-12-1978
- 30-12-1977
- 18-03-1976
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 1972 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)12345678 9(A).[1] In luogo di Intendente/Intendenza di finanza, leggasi Direzione regionale delle entrate.
[2] Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, é sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato d.lg. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato d.lg. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472).
[3] Tutti i riferimenti alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 27 del presente decreto, si intendono fatti all'articolo 1 del d.p.r. 23 marzo 1998, n. 100.
[4] Il d.lg. 11 febbraio 1998, n. 32, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha stabilito che l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, é rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli impianti regolarmente in esercizio devono essere conformati entro il 31 dicembre 1998.
[5] Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative é soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
[6] Il d.lg. 29 aprile 1998, n. 124 ha riordinato il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime di esenzioni a norma dell'articolo 59, comma 50, l. 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendo l'abrogazione (art. 8) di tutte le precedenti norme in materia di partecipazione alla spesa sanitaria e di esenzione dalla stessa non esplicitamente confermate. Pertanto il presente provvedimento deve intendersi soppresso nella parte in cui disciplina tali forme di partecipazione ed esenzione a far data dal 1° maggio 1998.
[7] Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.
[8] In luogo di Ministro/Ministero per le politiche agricole leggasi Ministro/Ministero delle politiche agricole e forestali, ex d.p.r. 13 settembre 1999.
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(A) In Riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 11 maggio 2011 n. 56/E; Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 maggio 2011 n. 18/E.; Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2011 n. 37/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2011 n. 41/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 04 agosto 2011 n. 80/E ; Circolare CNR 28 settembre 2011 n. 30/2011; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 settembre 2011 n. 43/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 ottobre 2011 n. 45/E; Circolare Ministero della Giustizia 04 ottobre 2011, n. 3628/6077; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 novembre 2011 n. 108/E; Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze 02 dicembre 2011 n. 201/E; Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze 09 gennaio 2012, n. 1/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 dicembre 2011 n. 128/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2011 n. 132/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 09 gennaio 2012 n. 2/E; Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 gennaio 2012 n. 2993/RU; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 01 febbraio 2012 n. 10/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2012 n. 18/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 febbraio 2012 n. 5/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 05 marzo 2012 n. 22/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 03 aprile 2012 n. 30; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 marzo 2012 n. 28/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 07 maggio 2012 n. 44/E; Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze 07 maggio 2012 56256/RU; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 giugno 2012 n.65/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2012 n. 25/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 giugno 2012 n. 27/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 24 luglio 2012 n. 79/E; Circolare Agenzia delle Entrate 06 agosto 2012 n. 34/E; Circolare Agenzia delle Entrate 20 settembre 2012 n. 35/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 25 settembre 2012 n. 90/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 01 ottobre 2012 n. 92/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2012 n. 96/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 24 ottobre 2012 n. 97/E; Circolare Agenzia delle Entrate 26 novembre 2012 n. 44/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 10 gennaio 2013 n. 1/E; Circolare Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2013 n. 1/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 04 marzo 2013 n. 15/E; Circolare Inail 20 marzo 2013 n. 15; Circolare Inps 25 marzo 2013 n. 45; Risoluzione Agenzia delle Entrate 08 aprile 2013, n. 23/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 12 luglio 2013, n. 50/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2013, n. 92/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 13 dicembre 2013, n. 94/E.; Circolare CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche 5 gennaio 2018 n. 1/2018.
- In riferimento alla cessione proventi diritti musicali a società fiscalmente residente in Lussemburgo di cui al presente decreto, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 9 maggio 2023, n. 325.
[9] Per una deroga alle disposizioni di cui al presente Decreto, vedi l'articolo 1, comma 1, del D.L. 28 giugno 2023 n. 79, non ancora convertito in Legge.
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ARTICOLO N.74
Disposizioni relative a particolari settori (1).
Vigente dal 09/12/2000 al 31/12/2000
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Art. 74
In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:
a ) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico (2);
b ) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in...