• Epigrafe

        Decreto del Presidente della Repubblica 1972 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)12345678 9(A). 


      • ARTICOLO N.74

        Disposizioni relative a particolari settori.

        Vigente dal 18/03/1976 al 29/12/1977

      • Art. 74

        In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:

        a ) per il commercio dei generi dei quali la legge riserva l'importazione o la fabbricazione, nonché la relativa distribuzione o vendita, esclusivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;

        b ) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al consorzio industrie fiammiferi, dal consorzio stesso sulla base del prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

        c ) per il commercio dei giornali periodici, nonché delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali e di prezzo non superiore a...

      Contenuto riservato agli abbonati
      Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo

      Giurisprudenza Correlata (visualizza tutto)

      Articoli d'autore (visualizza tutto)

      Prassi correlata (visualizza tutto)

      Dottrina (visualizza tutto)