• Epigrafe

        Decreto del Presidente della Repubblica 1972 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.


      • ARTICOLO N.74

        Disposizioni relative a particolari settori.

      • In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:

        a ) per il commercio dei generi dei quali la legge riserva l'importazione o la fabbricazione, nonchè la relativa distribuzione o vendita, esclusivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;

        b ) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al consorzio industrie fiammiferi, dal consorzio stesso sulla base del prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

        c ) per il commercio dei giornali periodici, nonchè delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali e di prezzo non superiore a ...

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