• Epigrafe

        Decreto legislativo 2001 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.


      • ARTICOLO N.16

        Divieto di adibire al lavoro le donne (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)

      • 1. È vietato adibire al lavoro le donne:

        a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;

        b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

        c) durante i tre mesi dopo il parto;

        d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

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