• Epigrafe

        Legge 2012 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (RIFORMA FORNERO - RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO)

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        (A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 18 luglio 2012 n. 18/2012; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 01 agosto 2012 n. 20/2012; Messaggio INPS 02 agosto 2012 n. 12957; Circolare Ministero della Difesa 02 agosto 2012 n. 635298; Circolare Inail 11 ottobre 2012 n. 54; Circolare Inps 17 ottobre 2012 n. 122; Circolare Inps 02 novembre 2012 n. 128; Circolare INAIL 27 novembre 2012, n. 64; Messaggio INPS 17 dicembre 2012 n. 20774; Circolare Inps 18 dicembre 2012 n. 142; Circolare Inps 14 dicembre 2012 n. 140; Circolare Inps 7 gennaio 2013 n. 2; Circolare Inps 7 gennaio 2013 n. 1; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 16 gennaio 2013 n. 3/2013; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 18 gennaio 2013 n. 4/2013; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 21 gennaio 2013 n. 5/2013; Risoluzione Agenzia delle Entrate 20 febbraio 2013 n. 13/E; Circolare Inps 08 febbraio 2013 n. 25; Circolare Inail 19 febbraio 2013 n. 30/IR; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 20 febbraio 2013 n. 7/2013; Circolare Inps 14 marzo 2013 n. 36; Circolare Inps 14 marzo 2013 n. 38; Circolare Inps 14 marzo 2013 n. 37; Circolare Inail 20 marzo 2013 n. 15; Circolare INPS 22 marzo 2013 n. 44; Circolare INPS 28 marzo 2013 n. 48; Circolare Inps 29 marzo 2013 n. 49; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 02 aprile 2013 n. 14/2013; Lettera circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 22 aprile 2013 n. 7258; Circolare Inail 24 aprile 2013 n. 21: Circolare INPS 03 maggio 2013 n. 73; Circolare Inail 23 maggio 2013 n. 27; Circolare INAIL 23 maggio 2014, n. 28; Messaggio INPS 18 giugno 2014, n. 5430.


      • ARTICOLO N.4

        Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro (A)

        Vigente dal 30/10/2013 al 23/09/2015

      • Art. 4

        1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu' di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria...

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