• Epigrafe

        Legge 2012 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (RIFORMA FORNERO - RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO)

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        (A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 18 luglio 2012 n. 18/2012; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 01 agosto 2012 n. 20/2012; Messaggio INPS 02 agosto 2012 n. 12957; Circolare Ministero della Difesa 02 agosto 2012 n. 635298; Circolare Inail 11 ottobre 2012 n. 54; Circolare Inps 17 ottobre 2012 n. 122; Circolare Inps 02 novembre 2012 n. 128; Circolare INAIL 27 novembre 2012, n. 64; Messaggio INPS 17 dicembre 2012 n. 20774; Circolare Inps 18 dicembre 2012 n. 142; Circolare Inps 14 dicembre 2012 n. 140; Circolare Inps 7 gennaio 2013 n. 2; Circolare Inps 7 gennaio 2013 n. 1; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 16 gennaio 2013 n. 3/2013; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 18 gennaio 2013 n. 4/2013; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 21 gennaio 2013 n. 5/2013; Risoluzione Agenzia delle Entrate 20 febbraio 2013 n. 13/E; Circolare Inps 08 febbraio 2013 n. 25; Circolare Inail 19 febbraio 2013 n. 30/IR; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 20 febbraio 2013 n. 7/2013; Circolare Inps 14 marzo 2013 n. 36; Circolare Inps 14 marzo 2013 n. 38; Circolare Inps 14 marzo 2013 n. 37; Circolare Inail 20 marzo 2013 n. 15; Circolare INPS 22 marzo 2013 n. 44; Circolare INPS 28 marzo 2013 n. 48; Circolare Inps 29 marzo 2013 n. 49; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 02 aprile 2013 n. 14/2013; Lettera circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 22 aprile 2013 n. 7258; Circolare Inail 24 aprile 2013 n. 21: Circolare INPS 03 maggio 2013 n. 73; Circolare Inail 23 maggio 2013 n. 27; Circolare INAIL 23 maggio 2014, n. 28; Messaggio INPS 18 giugno 2014, n. 5430.


      • ARTICOLO N.4

        Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro

        Vigente dal 12/08/2012 al 18/12/2012

      • Art. 4

        1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu' di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

        2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.

        3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui...

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