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Vigente dal :
- 01-01-2021
- 24-09-2015
- 30-10-2013
- 23-08-2013
- 01-01-2013
- 19-12-2012
- 12-08-2012
- Testo G.U.
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Epigrafe
Legge 2012 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
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ARTICOLO N.4
Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro
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Art. 4
1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu' di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui...