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Vigente dal :
- 30-06-2019
- 29-03-2014
- 31-08-2013
- 07-04-2011
- 01-01-2008
- 29-01-2002
- Testo G.U.
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Epigrafe
Legge 1998 - Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo 12. (LOCAZIONI RIFORMA)[1] In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
[2] A norma dell'articolo 1, comma 20, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla presente legge, e' assegnata una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Successivamente, a norma dell'articolo 1, comma 234 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla presente legge, è assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
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ARTICOLO N.2
Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione.
Vigente dal 30/06/2019
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1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della...