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Vigente dal :
- 29-06-2024
- 01-01-2016
- 29-04-2012
- 17-07-2011
- 01-04-1998
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto legislativo 1997 - Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione del tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662 12 (A).---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze 02 dicembre 2011 n. 201/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 marzo 2012 n. 8/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 marzo 2012 n. 10/E; Circolare Agenzia delle Entrate 03 agosto 2012 n. 33/E; Circolare Agenzia delle Entrate 06 agosto 2012 n. 34/E, Risposta Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2023, n. 450.
[1] Le sanzioni previste dal presente decreto non si applicano alle violazioni alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, d.lg. 28 settembre 1998, n. 360, commesse dai sostituti di imposta prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 28, l. 21 novembre 2000, n. 342).
[2] A norma dell'articolo 1, comma 114, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei requisiti per l'applicazione del regime fiscale agevolato le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal presente decreto, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.
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ARTICOLO N.13
Ritardati od omessi versamenti diretti.
Vigente dal 17/07/2011 al 28/04/2012
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1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti [riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria,] effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a ) del comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n....