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Epigrafe
Decreto legislativo 1997 - Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (VISTO PESANTE) 123(A).---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare INPS 19 gennaio 2009, n. 8; Circolare INPS 25 febbraio 2009, n. 33.; Risoluzione del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 56/E del 11 maggio 2011; Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 6/E del 12 gennaio 2012; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 febbraio 2012 n. 20/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 aprile 2012 n. 37/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 maggio 2012 n. 15/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 giugno 2012 n. 69/E; Messaggio INPS 27 settembre 2012 n. 15587; Nota Agenzia delle Dogane 30 novembre 2012 n. 142490/RU; Messaggio INPS 05 febbraio 2013 n. 2277; Nota Ministero dello Sviluppo economico 17 giugno 2013, n. 101309. In riferimento alla fatturazione e pagamento dei compensi. Convenzione tra l'Inps e i soggetti abilitati all'assistenza fiscale di cui al presente decreto, per l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli ICRIC, ICRIC FREQUENZA, ICLAV, ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali. Campagne red e inv civ., vedi: Messaggio INPS 11 aprile 2019, n. 1491. In riferimento alla Convenzione tra l'Inps e i soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al presente decreto, per l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli red) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli acc.as/ps, icric frequenza, iclav) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali. Campagne red ordinaria 2019 (anno reddito 2018) e Solleciti 2018 (anno reddito 2017), inv civ ordinaria 2019 e Solleciti 2018, vedi: Messaggio INPS 11 luglio 2019, n. 2658; Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 4 aprile 2022, n. 1497.
[1] Vedi art. 1, d.lg. 22 febbraio 1999, n. 37.
[2] Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.
[3] Vedi il D.M. 21 maggio 2003.
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ARTICOLO N.17
Oggetto.
Vigente dal 01/04/1999 al 31/12/1999
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Art. 17
1. I contribuenti [titolari di partita IVA] eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva (1).
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3[, primo comma], del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 per le ritenute di cui...
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