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Vigente dal :
- 30-06-2019
- 29-03-2014
- 31-08-2013
- 07-04-2011
- 01-01-2008
- 29-01-2002
- Testo G.U.
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Epigrafe
Legge 1998 - Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
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ARTICOLO N.2
Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione.
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1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo art. 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della ...